APPRENDISTATO SENZA LIMITE DI ETA’: un’agevolazione per le aziende e un’opportunità di ricollocazione lavorativa

L’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2015 e la successiva circolare Inps del 14 Novembre 2018, n.108 hanno previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante anche “lavoratori beneficiari […] di un trattamento di disoccupazione”, allo scopo di favorirne la “qualificazione o riqualificazione professionale”.

avv.Marco Romano

Tenuto conto dell’evoluzione della normativa in materia di trattamenti di disoccupazione involontaria – con particolare riguardo alla legge n. 92/2012 e al D.Lgs n. 22/2015 – ed alla conseguente sostituzione delle preesistenti indennità di disoccupazione, i lavoratori che possono essere assunti con la fattispecie contrattuale in esame devono tassativamente ritenersi quelli beneficiari di una delle seguenti tipologie di trattamento di disoccupazione:

–      Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

–      Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi);

–      Indennità speciale di disoccupazione edile;

–      Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 19/2016, ha precisato che “le specifiche disposizioni dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015, correlate all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione”.

Inoltre, come per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, l’assunzione in discorso deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015 dovrà, pertanto, ritenersi validamente stipulato solo a seguito dell’accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.

FONTE INPS

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