Il nuovo DL sulla sicurezza suoi luoghi di lavoro: nomine ai Preposti, particolare attenzione all’Addestramento ,  formazione obbligatoria anche al datore di lavoro, contrasto al lavoro nero  e i casi di sospensione dell’attività

Queste le linee direttive della legge n.301 del 20 Dicembre 2021, n.15 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 20 Dicembre 2021, n.15 di conversione in legge con modificazioni del Dl 21 ottobre 2021, n.146 recante norme urgenti in natura economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili entrato in vigore dalla data del 21 dicembre 2021.

Per quanto di interesse, il legislatore in sede di conversione è intervenuto in ben 14 articoli del D.lgs. n.81/2008 con l’obiettivo di innalzare il livello di tutele prevenzionistiche sostanziali.

In particolare il legislatore è intervenuto con le seguenti modifiche:

  • Modifiche all’art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
  • Modifica all’art. 18 e 19 del TUS: Introdotta la nomina obbligatoria del preposto e nuovi obblighi preposto;
  • Modifica all’art. 37 del TUS: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell’obbligo addestrativo; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);
  • Modifica all’art. 55 del TUS: modificato l’apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;
  • Modifica all’art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro)
  • Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale (si vedano i chiarimenti INL);
  • Modifica all’art. 51: riordino degli organismi Paritetici.
  • Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (Art.18)
avv. Marco Romano

Il Decreto Fiscale convertito introduce un nuovo comma “b-bis” nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art.19 a sua volta oggetto di profonda modifica): costui non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.

  • Articolo 18, comma 1, dopo la lettera b):

«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;

È evidente quindi che da una comparazione della norma pre-riforma al nuovo art.18 bid il legislatore abbia per la prima volta formalizzato attraverso la nomina dal datore di lavoro della figura del preposto. Infatti fino alla introduzione della nuova legge, il preposto non abbisognava di una nomina formale. Con tale scelta il legislatore ha, da un lato, responsabilizzato la figura del preposto, ma d’altro ha voluto concedergli per la funzione un collegamento con il perimetro retributivo. In altre parole, un lavoratore che ora viene nominato preposto dall’azienda dovrà percepire un’indennità legata proprio alla funzione e nomina di preposto, in quanto funzione legata al coordinamento e alla vigilanza di un gruppo di persone.

  • Obblighi del preposto (art.19)

Il DL Fiscale convertito integra completamente la lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto.

Il vecchio articolo 19 testualmente recitava “Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti».

Art.19, nuova lettera a)

«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;

Da un confronto tra le due norme è evidente che il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito (decisorio) per i preposti: in pratica avranno il dovere di interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.

«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;

Preposto: individuazione in sede di appalto/subappalto (art.26)

Sempre a proposito del preposto, il DL Fiscale convertito richiede che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Per farlo introduce il comma 8 bis all’art. 26 del TUS.

«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

  • Formazione in sicurezza sul lavoro (art 37): Accordi Stato-Regioni in revisione

Proseguendo nella disamina degli articoli abrogati , Il DL Fiscale modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Nuova Conferenza Stato-Regioni)è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su

  • Durata;
  •  contenuti minimi;
  •  modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  •  modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  •  modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

L’art.37, come modificato dal DL Fiscale convertito aggiunge al comma 5 che finora recitava solo: “5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” una ulteriore precisazione:

« L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature,macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;

In verità è già con la legge 81/2008 che si demarca la figura dell’addestramento rispetto a quello della formazione. Per definizione l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza a differenza della formazione la formazione è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici: il D.Lgs. n. 81/2008 definisce «formazione» un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs. n. 81/2008). Letta in questo modo , è chiaro che l’addestramento è la fase ex post della formazione, intesa come complesso di conoscenze (apprese dalla formazione) e competenze apprese dall’addestramento. Se quindi la sicurezza è , in generale un problema di comportamento, l’addestramento culturale è la valutazione del rischio, la misura di mitigazione permanente è l’addestramento.

  • Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro (art.37 comma 7)

Una vera e propria novità del DL Fiscale nel nuovo comma 7 dell’art. 37 è stata l’introduzione della formazione obbligatoria specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per il datore di lavoro, insieme a dirigenti e preposti

Il comma 7 dell’art. 37 è sostituito dal seguente:

 «7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;

Formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter)

Il DL Fiscale convertito relativamente al preposto richiede la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale (e non più con cadenza quinquennale) «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;

Il nuovo comma 7 ter dell’art.37

 «7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché’ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»;

  • Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Il DL Fiscale Convertito rimanda al 30 giugno 2022 il termine entro il quale adottare il decreto interministeriale sul “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità” (modifica all’art. 52 comma 3).

Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art.55)

Il DL Fiscale in sede di conversione aggiorna la lettera c) dell’art. 55 che riporta l’elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto).

Ridotte invece le sanzioni per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro).

Manutenzione scuole e responsabilità dei dirigenti

Il Decreto Fiscale, in sede di conversione ha introdotto l’Art. 13 bis che modifica l’art. 18 del Testo Unico di Sicurezza inserendo alcuni paragrafi al comma 3 in materia di esclusione da responsabilità (civile, amministrativa e penale) i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Comitati regionali di coordinamento (art.7): modifica del DL Fiscale

Il Decreto Fiscale aggiunge all’art.7 comma 1 il seguente nuovo comma:

Il nuovo comma 1-bis

«1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;

I Comitati regionali (regolati al DPCM 21 dicembre 2007) hanno una funzione

  • di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di raccordo con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 5) e con la Commissione consultiva permanente (articolo 6), presso ogni Regione e Provincia autonoma

SINP (art.8): modifica del DL Fiscale

Le modifiche riguardano l’art.8 SINP:

il comma 1 introduce un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.

Il comma 2  attiva il Dipartimento per la trasformazione digitale e INSP e Ispettorato del Lavoro fra gli enti che costituiscono il SINP

Il comma 3 viene conferma il ruolo tecnico dell’INAIL per la gestione tecnica e informativa del SINP richiamando al Regolamento UE sulla Privacy e al ruolo dell’Istituto come titolare del trattamento dei dati in quanto sussiste l’obbligo di rendere disponibili i dati all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 4 riporta i riferimenti al Decreto SINP su criteri e regole di funzionamento (vedi il nostro approfondimento sul decreto)

  • Il nuovo comma 4 bis annuncia un prossimo decreto che aggiorni la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
  • Contrasto lavoro irregolare (art.14) modifica del DL Fiscale

Nuovo art.14 del Testo unico di Sicurezza: era stato introdotto all’art 2, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ora viene completamente sostituito con un esplicito riferimento alla comminazione della sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nei casi di -irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati.

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo. Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” (comma 8).

Condizioni per l’adozione del provvedimento secondo l’attuale disciplina il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione. Tuttavia, nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14 secondo il quale “in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”

Nuovo Allegato I al TUS prevede le ipotesi di sospensione dell’attività

Il DECRETO FISCALE sostituisce completamente l’ ALLEGATO I del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alle “GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE” con un NUOVO ALLEGATO I

FATTISPECIEIMPORTO DELLA SANZIONE
1Mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischiEuro 2.500
2Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazioneEuro 2.500
3Mancata formazione e addestramentoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
4Mancata costituzione del Servizio prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileEuro 3000
5Mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS)Euro 2.500
6Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione individuale contro le cadute dall’altoEuro 300 per ciascun lavoratore interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuotoEuro 3000
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoEuro 3000
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3000
10|Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiEuro 3000
11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Euro 3000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloEuro 3000
  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
  • Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
  • Violazioni che espongono al rischio d’amianto

Ora invece, il nuovo Allegato prevede delle “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.

Il DL Fiscale riporta dunque una Tabella che mette insieme la fattispecie e la sanzione e indica anche l’importo della somma aggiuntiva.

ALLEGATO I al TUS (come modificato dal DL FISCALE (all.1 del DL 146/21)
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
cui all’articolo 14

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