Welfare aziendale, raddoppia il limite per l’esenzione fiscale dei fringe benefit

Per l’anno 2020 il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, ha disposto il raddoppio del limite del fringe benefit, secondo quanto di seguito riportato all’art.112:

Alfonso Elefante

“Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del  reddito  ai  sensi dell’articolo  51,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.”

La novità, introdotta del decreto di agosto rende più incisiva la normativa sull’esenzione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti, come buoni carburante o buoni spesa.

Il testo del decreto, porta il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti da 258,16 euro a 516,46 euro, limitatamente ai fringe benefit riconosciti nell’anno 2020.

Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.

La ratio della misura è quindi quella di agevolare la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, grazie all’incremento del limite che comporta l’obbligo di tassazione totale del valore di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori.

Dal 5 settembre ed entro l’anno 2020 si potranno usufruire nuovi o ulteriori benefit, messi a disposizione dalle aziende, collocati nell’area Buoni spesa e Card fino ad un valore totale di €516,46.

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