IL TAR NON ACCOGLIE IL RICORSO AVVERSO LA REGIONE CAMPANIA IN MERITO ALLE DECISIONI ASSUNTE SULLA PROSECUZIONE IN REMOTO DELLE LEZIONI SCOLASTICHE – diversificare territorialmente le decisioni

Tanto tuonò che piovve, ma non come si attendevano alcuni cittadini campani che avevano proposto ricorso al Tar della Campania avverso all’ordinanza n.79 della Regione Campania con la quale veniva prescritto che a partire dal 16/10/2020 fino al 30 ottobre 2020 in tutte le scuole dell’infanzia, successivamente espunte con una nuova ordinanza, “sono sospese l’attività didattica ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza”.

Nicola Di Iorio

Infatti, la regione Campania ha diramato un comunicato stampa in cui precisa che la quinta sezione del Tar Campania “con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è¨ stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività  didattica “a distanza”- rilevando tra l’altro che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità  della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività  al COVID-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente indotti dalla didattica in presenza), nonchè della diffusività  esponenziale del contagio medesimo “.

In sintesi, il Tar Campania ha riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico che “espressamente affonda nell’esigenza di tutelare il diritto  primario alla salute” rispetto al sollevato “danno grave e irreparabile” dovuto alla “lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli” e al presunto diritto afferente la potestà dei genitori di assistere i figli minori. 

Nel decreto si legge che “la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, in ragione della assicurata continuità delle attività scolastiche mediante la pur sempre consentita didattica digitale a distanza, nonché della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.

Il Tar Campania ha fissato, per la trattazione collegiale, la Camera di Consiglio del 17 novembre.

La decisione, come è noto, ha suscitato polemiche e dibattiti non solo in Campania ma anche a livello nazionale, atteso che la Campania ha assunto la decisione di continuare le lezioni scolastiche on line anche in difformità alle volontà del Governo di Roma.

Il presidente della regione De Luca, preoccupato di contenere l’epidemia in Campania e consapevole, probabilmente che il tema irrisolto del trasporto si scarica soprattutto nelle scuole di Napoli e Caserta, ha repentinamente scelto una strada difficile ma forse necessaria.

La Federazione delle Medie e Piccole Imprese ritiene, invece, che tali decisioni, di cui condivide appieno lo spirito, debbano essere assunte anche attraverso una valutazione di carattere territoriale.

Probabilmente, il provvedimento nel Sannio, in Irpinia e nel Cilento poteva essere diversificato rispetto a quanto giustamente deciso per Napoli e Caserta.

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