Via libera definitivo del Senato al Ddl per le pari opportunità tra uomo e donna sul lavoro.
La norma sulla parità salariale è stata infatti approvata all’unanimità dalla commissione Lavoro di Palazzo Madama senza modifiche rispetto al testo accolto dall’aula della Camera appena due settimane prima. Si apprestano dunque a entrare in vigore le modiche al Codice sulle pari opportunità con l’intento di contrastare il fenomeno del gender pay gap.
Tra le principali novità, non solo incentivi all’assunzione di personale femminile e sgravi fiscali fino a 50mila euro per chi adotta politiche utili a conciliare tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici, ma anche l’introduzione di una certificazione biennale obbligatoria in cui siano indicate le condizioni contrattuali dei dipendenti.
Questo documento dovrà essere redatto da tutte le aziende con più di 50 dipendenti e servirà da un lato per premiare le realtà virtuose che si impegnano a ridurre il divario di genere, dall’altro, per punire con una sanzione chi dichiara il falso.
LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE
Assoluta novità è l’introduzione dal 1 Gennaio 2022 dell’istituto della “certificazione della parità di genere”, da definirsi con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri. Lo scopo è quello di ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Si tratta di una sorte di bollino di cui potranno avvalersi le aziende, pubbliche e private, che, in via obbligatoria o su base volontaria, adottino misure e azioni finalizzate a ridurre il divario di genere in azienda in relazione alle opportunità di crescita, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione e delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
UNO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2022
Previsto uno sgravio per l’anno 2022 (art.5 del ddl) a favore delle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere. Lo sgravio è concesso nel limite di 50 mln di euro di risorse pubbliche. Ogni azienda potrà beneficiare fino a 50.000 euro annui, applicando uno sgravio massimo dell’1% sul totale contributi a proprio carico, secondo criteri e modalità stabiliti da apposito decreto del ministro del lavoro. La proroga dello sgravio agli anni successivi è subordinata ad apposita norma che stanzi le risorse finanziarie.
L’esonero in oggetto si configura come estensione dell’esonero precedentemente previsto all’art. 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 pertanto, anche se la manovra si limita all’espressione “assunzioni di giovani lavoratrici “, l’incentivo va inteso come riferito alle “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate “, ossia:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’INPS chiarisce che, l’incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
IL PUNTEGGIO PREMIALE
Altra agevolazione introdotta (art.5 del ddl) a favore delle aziende private è il riconoscimento di un “punteggio premiale”, nell’ ambito della valutazione, da parte di autorità di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali, per la concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti. Il premio è offerto alle aziende che, nell’anno precedente a quello di riferimento, risultino avere la certificazione della parità di genere.