Formazione, Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro dei neo assunti

In questo articolo cerchiamo di rispondere ai maggiori interrogativi che sorgono quando viene assunta una nuova persona , e che possono essere utili a chi in azienda si occupa della formazione dei dipendenti in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.

I dubbi sono molti e con una serie di articoli consecutivi cercheremo di scioglierne quanti più possibili, ricordando che la formazione dei lavoratori è disciplinata da due norme il D.Lgs. 81/08, che all’art. 37 comma 1 sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori, e l’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.

Natalino Priscoglio

Iniziamo ad analizzare proprio l’obbligo di formazione dei neoassunti.

Entro quanto tempo il datore di lavoro deve formare i propri dipendenti nell’ambito della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro? Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione.

La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.

La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.

Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.

ATTENZIONE!

I 60 giorni indicati nell’Accordo non si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso formativo, ma si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere, e comunque solo nel caso non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie mansioni.

All’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha deciso che la formazione dei lavoratori e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Che tipo di formazione?

L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 dichiara:

“ l datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

Il comma 3 dello stesso art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce la formazione sui rischi specifici:

“Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2”.

Quali sono le caratteristiche del percorso formativo?

All’art. 37, comma 2, il legislatore ha attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, attraverso un accordo adottato, in seguito alla consultazione delle parti sociali, sia la durata ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, che le modalità della stessa.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:

  1. uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
  2. uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.

Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.

In quali occasioni il Datore di Lavoro deve formare i lavoratori?

La formazione specifica in ambito sicurezza non si esaurisce al momento dell’ingresso in azienda di un nuovo dipendente, ma necessita di un aggiornamento nei casi in cui il lavoratore sia assegnato a un nuovo incarico per il quale necessità di nuove informazioni. Inoltre la normativa richiede l’adeguamento della formazione quando vengano introdotte attrezzature di lavoro e tecnologie diverse dalle precedenti, nonché nel caso di utilizzo di sostanze nocive precedentemente non trattate.

Al comma 4 del già citato art. 37 infatti viene stabilito che la formazione in merito alla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro deve essere impartita ai lavoratori:

“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

Quali sono le sanzioni per inadempimento?

La sanzione, constatabili attraverso una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza, per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nella multa da 1.200 a 5.200 euro.

“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: […]

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;”

L’art. 12 del D.lgs. 81/08 assegna il ruolo di vigilanza all’Azienda Sanitaria Locale competente e, nei casi definiti dalla legge stessa, al Comando dei Vigili del Fuoco.