La registrazione di una conversazione, i limiti previsti dalla Cassazione

È possibile registrare una conversazione all’insaputa o senza l’esplicito consenso dell’interlocutore?

Capita nella vita di quasi tutti noi, prima o poi, un episodio spiacevole, una diatriba, una lite finita male, un episodio particolarmente svantaggioso o ingiusto ai nostri occhi, che ci porta a riflettere e a chiederci: “E se provassi a registrare cosa dice Tizio o Caio”? Ed immediatamente:”Ma no, meglio evitare, chissà cosa si rischia penalmente, violazione della privacy” etc.

In realtà la faccenda può essere variegata e la Giurisprudenza offre una risposta per certi versi inaspettata e sorprendente.

Naturalmente vi sono numerose sfumature, ma in linea di massima è consentito farlo; determinanti sono momento e luogo.

A sostenerlo sono diverse sentenze della Corte di Cassazione.

Cassazione, sentenza n. 18908/2011:

“[…] non è illecito registrare una conversazione perchè chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”

Cassazione, sentenza n. 5241/2017:

“Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi, costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico”

“la persona che registra (o, come nel nostro caso, che viene filmata dallo stesso autore del fatto) infatti è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso”.

Chi parla con altre persone, afferma la Cassazione, accetta il rischio di essere registrato

La Giurispudenza recente afferma che è possibile videoregistrare o audioregistrare una conversazione anche senza il consenso dell’interlocutore; cosa fondamentale è che il fine di questa azione, in questo caso del genitore, sia per fini strettamente personali; quest’ultimo ha semplicemente effettuato una raccolta prove; ogni cittadino è libero di farlo.

Se costui non diffonde le registrazioni – pensiamo alle casistiche riguardanti la circolazione virale tramite Whatsapp o i Social Network – non commette illecito penale. In caso contrario e cioè, volesse comunicare e divulgare conversazioni di natura privata, allora avrebbe assolutamente bisogno del consenso espresso dell’interessato.

Altre condizioni per registrare colloqui e non commettere illecito penale

  • È necessario che colui che registra sia in presenza fisica al momento della conversazione con l’interlocutore. Non può farlo tramite o per conto di altri.
  • Non è consentito effettuare registrazioni in residenze private del soggetto “intercettato”: in casa, in ufficio non aperto al pubblico; persino in automobile. 

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