QUANDO POSSONO DECADERE LE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE RELATIVE ALL’APPRENDISTATO?

La Cassazione con l’ordinanza n.28359 del 15.10.2021 si è espressa in merito alla questione della revoca delle agevolazioni contributive derivanti dal contratto di apprendistato. In estrema sintesi gli Ermellini hanno statuito che, al fine di revocare le agevolazioni contributive previste in favore delle imprese che assumono apprendisti, deve essere necessario un inadempimento tale da essere qualificato di “obiettiva rilevanza” che hanno individuato, nel caso di specie, nella mancata o carente qualificazione teorica e pratica (elementi connaturanti la forma contrattuale dell’apprendistato di cui dall’art.53, comma 3 del D.Lgs. 276 del 2003) acquisendo, invece, una marginale rilevanza l’episodica assenza del lavoratore ad un corso di formazione esterno all’azienda.

avv. Marco Romano

Il caso affrontato

Nel giudizio oggetto di causa, l’imprenditore impugna giudizialmente il verbale ispettivo con il quale l’INPS aveva contestato e, per l’effetto richiesto, la decadenza dalle agevolazioni contributive relative ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna all’azienda, nonostante fosse convocato dal competente Centro per l’Impiego.
La Corte d’Appello rigettando la domanda proposta rileva che l’azienda non avrebbe avuto diritto alle relative agevolazioni contributive in quanto l’apprendista non avrebbe partecipato ad un corso di formazione esterna all’azienda seppur organizzate da parte di una amministrazione pubblica competente.

L’ordinanza della Cassazione

La Cassazione – nel riformare la decisione della Corte d’Appello – ha statuito che la decadenza dalle agevolazioni contributive tipiche della formula contrattuale dell’apprendistato ricorrono sono nell’ipotesi in  cui l’inadempimento contrattuale assuma “un’obiettiva rilevanza” che potrebbe ravvisarsi “nel caso di una totale o carente di formazione sia teorica che pratica, ovvero in presenza di una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Ne discende, tuttavia, che spetterà poi al Giudice del Merito valutare la minore o maggiore rilevanza degli eventuali inadempienti datoriali in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione.

Ciò posto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso intimato dall’imprenditore.

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