IL CCNL SOTTOSCRITTO DA OO.SS. NON RAPPRESENTATIVE E L’ONERE DELLA PROVA DELL’INPS

Con la sentenza del 16.12.2020 il Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro ha affrontato il caso dell’applicazione- da parte di una società- di un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali prive del requisito della “maggiore rappresentatività” su base nazionale.

Il caso affrontato

Il caso di cui all’oggetto muoveva da un ricorso presentato da una società avverso un verbale di accertamento dell’INPS, con cui l’Istituto contestava all’azienda l’applicazione di un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali asseritamente prive dei requisiti di rappresentanza disposti dalla legge e, conseguentemente, delle pretese contributive derivanti dall’applicazione di un diverso contratto.

In particolare, secondo l’INPS la società avrebbe applicato un CCNL cd. “pirata”, con ciò violando l’art. 1, co. 1, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, nella parte in cui prescrive che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La sentenza del Tribunale

Investito della controversia, il Giudice sanciva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1, DL n. 9 ottobre 1989, n. 338, “spetta all’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo”.

Pertanto, non avendo l’Istituto fornito alcuna indicazione al fine di comprendere il giudizio in ordine alla rappresentatività dell’organizzazione firmataria del CCNL applicato dall’azienda, il ricorso veniva accolto e, per l’effetto, annullati gli atti opposti.
In altre parole, con la pronuncia in parola, il Tribunale di Catania ha richiamato il fondamentale principio che, ad oggi, governa la contrattazione collettiva, ovvero che “non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali”, rientrando nell’autonomia negoziale di parte datoriale la possibilità di accreditare una O.S. quale controparte nella discussione di una piattaforma contrattuale (cfr. Cass. Sent. n. 21537 del 20.08.2019).

Considerazioni conclusive

avv. Marco Romano

Dalla decisione del Tribunale di Catania emergono alcune importanti considerazioni che possono essere sintetizzate nel modo che segue.

La prima è quella secondo la quale “Non sussiste, nel nostro ordinamento, un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.”

Secondo tale assunto è quindi facoltà del datore del lavoro, in base al principio di autonomia negoziale, trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali con il limite, però, del trattamento minimo retributivo in modo da rispettare i principi di sufficienza e proporzionalità di cui all’articolo 36 della Costituzione.

A livello puramente processuale, poi, emerge che il requisito della “maggiore rappresentatività” delle organizzazioni sindacali o datoriali è un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo.

Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, anche di legittimità, “… il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo del contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tali grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile … restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice …” (cfr. Cassazione, sentenza del 19.03.2014, n. 6299

Peraltro, il requisito della rappresentatività non essendo un dato stabile, in virtù di questa continua variabilità, qualora l’ispettorato del lavoro volesse contestare l’applicazione del contratto collettivo ai fini previdenziali, perché non sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, dovrebbe necessariamente fornire nel verbale di accertamento gli indici in base ai quali ha ritenuto legittimo e conforme al quadro normativo considerare un contratto piuttosto che un altro ( cfr. Cass. 18 maggio 2010, n.12108; Cass. 1 dicembre 2008, n. 28516; Cass. 17 luglio 2008, n. 19762).

Questa impostazione trova, peraltro, fondamento sul presupposto che le contributive dell’INPS danno origini a giudizi di opposizione o di accertamento negativo, nei quali l’attore in senso sostanziale è proprio la parte convenuta INPS, titolare della pretesa e aggressore stragiudiziale, che pertanto è onerato della prova dei fatti costitutivi della stessa ( cfr. Cass. 5 Febbraio 2014, n.2638; Cass. 6 settembre 2012, n. 14965; Cass. 10 Novembre 2010, n.22862).

In questo senso l’INPS dovrebbe fornire sempre la prova piena delle proprie pretese per non risultare soccombente per l’effetto di quanto disposto dall’art. 2697 c.c. ( cfr. Cass. 20 Gennaio 2012, n.801 secondo cui <<compete all’INPS, che richiede le differenze contributive, allegare le circostanze in fatto e in diritto che giustificano la pretesa>>.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui