Prevenzione anti-Covid: la responsabilità del datore di lavoro non è delegabile

La Cassazione statuisce, con la sentenza n.9028 del 17.03.2022, che laddove il preposto non abbia effettivi poteri decisionali e di budget in materia di salute e sicurezza, la responsabilità per la valutazione dei rischi è imputabile al solo datore di lavoro.

Il caso affrontato

Preliminarmente che viene in luce nel presente procedimento che, ai fini del decreto legislativo 81/2008 – per datore di lavoro si intende la figura che è titolare del rapporto di lavoro o che comunque ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa. In altri termini la motivazione della sentenza deve essere esaminata partendo dalla circostanza di fatto, che lo stesso Tribunale ritiene accertata e condivisibile, che lo stesso imputato ha dichiarato che, sulla base della delega ricevuta, egli doveva essere ritenuto titolare del rapporto di lavoro “in senso prevenzionale/sicuristico”, ma “non anche in senso giuslavoristico”.  Questa circostanza impone di concludere che la posizione giuridica del sig. R. non è assimilabile a quella del datore di lavoro come fissata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b). Tale disposizione, infatti, individua il datore di lavoro nella persona che è “titolare del rapporto di lavoro” o che comunque “ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” con riferimento a tutta l’operatività aziendale. L’unicità del concetto di datore di lavoro impone di escludere che la relativa figura possa essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi e che la medesima organizzazione, ove unitaria, o una sua unità produttiva possano conoscere la compresenza di più datori di lavoro. Una ancor più chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su più unità organizzative si rinviene nella sentenza Sez.4, n. 32899 dell’8/1/2021, PG/Castaldo, In particolare, alle pagine 481 e 482 si legge: “La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari.

Avv.Marco Romano

 Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro “apicale”; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unità produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di lavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente (per una applicazione di tali assunti si veda Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso e altro, Rv. 26664001, in motivazione). Il datore di lavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sarà tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell’unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta vertice dell’organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome). “Proprio per tale motivo è corretta la replica che i giudici di merito indirizzano al rilievo difensivo tendente a valorizzare la previsione di più datori di lavoro, costituiti dai Capi del compartimenti territoriali; una volta individuato il rischio come non specifico delle attività svolte nella singole attività, tanto che la sua gestione presuppone poteri non disponibili a quei datori di lavoro, è del tutto conseguente che la valutazione di tale rischio è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro “apicale”.” . Una volta escluso che l’atto notarile sopra richiamato avesse per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che lo stesso R. non rivestiva la qualifica di datore di lavoro, rimasta in capo al sig. M., ma era stato investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non includeva l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa. . A tale conclusione consegue che il sig. M. restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell’art. 17 citato. Si tratta di adempimenti che egli pacificamente non ha curato, così che deve accogliersi l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero.

Considerazioni conclusive

Per la sentenza, la figura de datore di lavoro non può essere sotto-articolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi, a meno che – nell’ambito di una medesima impresa – non siano previsti una pluralità di datori che siano, però, a loro volta dotati di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per la rispettiva unità organizzativa.

Secondo i Giudici di legittimità, solo se ricorrono dette circostanze è possibile ammettere la contestuale presenza di un datore di lavoro “apicale” al vertice dell’intera organizzazione con uno o più datori di lavoro “sotto-ordinati”.
Laddove, invece, difetti l’elemento essenziale dell’autonomia si profila la figura del dirigente che non solleva il datore dai propri doveri ed obblighi in materia di sicurezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo integrata quest’ultima fattispecie nel caso in esame – condanna il datore di lavoro quale unico titolare degli adempimenti previsti dal T.U. 81/2008.

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