IL REGIME DEL “ DE MINIMIS” R E G . UE N . 1998/2006 – in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore

E’ abbastanza diffusa, nel moderno linguaggio dei finanziamenti alle imprese, la locuzione “regime del de minimis”, con particolare riferimento alla possibilità per il sistema delle imprese di attivare le procedure necessarie per l’ottenimento di finanziamenti agevolati.

Sostenere che tale allocuzione sia conosciuta, nel suo significato reale, forse è un pò azzardato.

Il “regime de minimis” è stato introdotto dall’Unione Europea come strumento per regolare lo Stato e le Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Camere di Commercio, Enti Previdenziali, Enti Governativi) nell’erogazione alle imprese (PMI) di agevolazioni economiche. L’Unione Europea, infatti, non permette agli Stati Membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per non falsare il mercato e la concorrenza.

De minimis non curat pretor” è una locuzione latina che trova la propria origine proprio dal diritto romano e che letteralmente significa “il pretore non si occupa di cose di minime”.

L’Unione Europea ha mutuato tale terminologia per riferirsi a quegli aiuti di stato di non eccessivo rilievo che, proprio per la loro scarsa entità, non devono essere sottoposti al vaglio comunitario.

La ratio di tale regola può essere più facilmente compresa risalendo al concetto di aiuti di Stato canonizzato nel trattato istitutivo dell’Unione Europea, in particolare negli articoli 87 e 88 che disciplinano il regime che i singoli Stati membri devono osservare per quanto concerne i sistemi di incentivazione alle imprese.

L’articolo 87 del citato trattato dispone che “…salvo deroghe contemplate nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Fanno eccezione – oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di particolari regolamenti di esenzione –  proprio gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE  con il termine di “de minimis” in quanto si presume che non incidano sullo sviluppo della libera concorrenza in modo rilevante.

Pertanto gli stati nazionali e le proprie articolazioni di governo, centrale e locale, possono erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime “de minimis”, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle prescrizioni sancite dal regolamento CE della Commissione n.1998/2006.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nella sua ordinarietà, nell’arco di tre anni 200.000 euro.

Ciò significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione, in regime “de minimis”, dovrà essere sommato l’importo di tutti gli aiuti ottenuti dall’ impresa a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

Vi è da precisare che qualunque sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco temporale che viene in rilievo è la relativa annualità finanziaria insieme alle due precedenti.

Nel caso un’agevolazione finanziaria, concessa in regime di “de minimis”, superasse il massimale individuale a disposizione in quel momento dell’impresa beneficiaria, l’aiuto che fuoriuscisse dal “de minimis”, non potrà essere concesso, nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Dal tetto del massimale di 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un’impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione. Il massimale sale a 500.000 euro per gli aiuti riconosciuti alle imprese a titolo di compensazione per la fornitura di Servizi di interesse economico generale (SIEG).

Ovviamente la concentrazione delle spese ammissibili di un’agevolazione “de minimis” con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è previsto solo in caso di mancato superamento delle intensità di aiuto previste per quel determinato intervento dalle regole comunitarie pertinenti. Il reg.CE 1998/2006 ha introdotto un’importante novità. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in “de minimis” anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, anche se nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si è escluso la possibilità di acquisto di veicoli prevedendo, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria. Infine, restano in ogni caso esclusi dall’applicazione del “de minimis” gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria del carbone.

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto l’istituzione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di stato trasmettono le relative informazioni, allo scopo di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella suddetta materia.

Con successivo D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha emanato il Regolamento per disciplinare il funzionamento del predetto Registro nazionale aiuti, specificando quali sono gli aiuti di Stato soggetti alla registrazione e quali sono gli adempimenti da gravare sulle amministrazioni preposte alla concessione e alla gestione degli aiuti, ai fini dell’implementazione della banca dati.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 115/2017 specifica che tale Registro contiene le informazioni relative alle seguenti tipologie di aiuto:

1.gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (c.d. “aiuti notificati”), ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

2. gli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni (c.d. “aiuti esenti da notifica”), ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

3. gli aiuti ”de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

4. gli aiuti ”de minimis” cosiddetti SIEG, intesi come aiuti a titolo di compensazione in favore di imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, concessi in regime ”de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, nonché delle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

5. gli aiuti SIEG, intendendo per questi ultimi gli aiuti concessi in favore delle imprese a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, diversi dagli aiuti ”de minimis” SIEG.

Con l’epidemia di COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione, al fine di dare una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE per attenuare le ripercussioni negative sull’economia dell’UE, è stato necessario intervenire per allentare il duro regime al punto che la Commissione europea si è vista costretta ad adottare alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato.

In effetti il quadro attuale, in materia di “de minimis” prevede la possibilità di cumulare le agevolazioni da Covid-19 sia con altre agevolazioni ordinarie che con altre agevolazioni temporanee.

Nel dettaglio, in base alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione 2020/C 91, si considerano aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

1. siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

2. siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

3. in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, ai sensi del diritto nazionale, e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

4. siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Ne deriva che, le misure di aiuto di Stato introdotte dal legislatore a sostegno dell’economia, nell’attuale emergenza del COVID-19, devono ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tutte le volte in cui siano soddisfatte le predette condizioni di cui alla Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

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