LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DELLE IMPRESE (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021 dal 15 novembre 2021 ha introdotto per le imprese, anche agricole, senza requisiti dimensionali un nuovo strumento per cercare una soluzione volta al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza: la composizione negoziata della crisi.

Lo strumento, diversamente da quelli attualmente in vigore, ha natura stragiudiziale ed è rivolto alle imprese che, sebbene siano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, abbiano comunque le disponibilità necessarie per rimanere nel mercato.

La composizione negoziata incentiva, dunque, l’emersione anticipata della crisi, prima che si trasformi in insolvenza irreversibile, così agevolando il risanamento dell’impresa.

È l’imprenditore che attiva la procedura e lo stesso porta avanti personalmente le trattative per addivenire ad una soluzione positiva con i creditori.

Il procedimento ha natura riservata e coinvolge il tribunale solo in specifiche ipotesi, così evitando gli effetti tipici delle procedure concorsuali.

L’imprenditore non viene spossessato del proprio patrimonio, proseguendo nella gestione ordinaria e straordinaria dell’attività, pur dovendo garantire che tale gestione non pregiudichi i creditori.

Ecco i punti salienti della procedura:

L’accesso alla composizione negoziata della crisi

L’imprenditore, tramite la piattaforma telematica presente sul sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, presenta l’istanza di nomina dell’esperto mediante un modulo corredato dalla documentazione attestante lo stato, anche patrimoniale, dell’impresa.

Prima ancora del deposito dell’istanza, l’imprenditore potrà accedere alla piattaforma per verificare, tramite una lista di controllo particolareggiata, le indicazioni operative per la redazione dell’eventuale piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

La nomina dell’esperto

Il segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell’impresa, entro due giorni lavorativi comunica la ricezione dell’istanza unitamente ad una nota sintetica (indicante il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa) alla commissione, costituita presso le Camere di commercio dei capoluoghi di Regione.

La commissione entro i cinque giorni lavorativi successivi nomina l’esperto, ossia un professionista indipendente iscritto nell’apposito elenco, nel quale potranno chiedere di essere inseriti, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati e all’albo dei consulenti del lavoro, nonché coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Lo svolgimento della procedura

L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore.

Se ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell’impresa, incontra le altre parti interessate alla procedura e prospetta le possibili strategie di intervento.

Diversamente, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza.

In tal caso l’imprenditore non può ripresentarla prima di un anno.

Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, che gestisce in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.

Le misure protettive e il relativo procedimento avanti al Tribunale

Con l’istanza di nomina dell’esperto o un’istanza successiva, presentata sempre telematicamente, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, ossia:

  • l’impossibilità per i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa;
  • la possibilità per l’imprenditore di eseguire i pagamenti senza la preventiva autorizzazione del tribunale e tali pagamenti non possono essere oggetto di revocatoria.

L’efficacia di tali misure decorre dal giorno di pubblicazione dell’istanza sul registro delle imprese, ma sono esclusi da tali misure i diritti di credito dei lavoratori.

Dal giorno della pubblicazione dell’istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non possono essere pronunciate le sentenze dichiarative di fallimento o di accertamento dello stato passivo.

L’accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore.

Inoltre, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno all’imprenditore in caso di mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto all’istanza delle misure protettive.

La normativa, ai fini dell’efficacia delle misure, prevede per l’imprenditore una serie di adempimenti soggetti a termine di decadenza.

Il Tribunale, competente sull’istanza dell’imprenditore, stabilisce la durata di tali misure, che non può essere inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni e, su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, può prorogare la durata delle misure per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

La conclusione

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione crisi, l’imprenditore può alternativamente concludere:

  • un contratto, con uno o più creditori se secondo la relazione dell’esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
  • una convenzione di moratoria;
  • un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti delle rimesse conto corrente bancarie non revocabili.

L’imprenditore può, all’esito delle trattative, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o, in alternativa:

  • predisporre il piano attestato di risanamento;
  • proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
  • accedere ad una delle procedure concorsuali, e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni.

Diversamente, l’incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione da parte dell’esperto, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi.

È prevista una proroga dell’incarico per pari periodo su richiesta di tutte le parti o qualora l’imprenditore abbia chiesto al Tribunale la conferma o modifica delle misure protettive o l’adozione di provvedimenti cautelari od ancora l’autorizzazione alla rinegoziazione dei contratti.

Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale, inserita sulla piattaforma.

Il compenso dell’esperto

Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Il compenso non è comprensivo delle spese documentate, dalle quali sono espressamente escluse i compensi dei collaboratori di cui si avvale l’esperto, non ripetibili.

La normativa prevede una forbiceche spazia tra un compenso del 5% in caso di attivo fino a euro 100.000,00 e del 0,002% su un attivo eccedente euro 1.300.000.000,00, aumentato o ridotto anche in funzione del numero dei creditori e del tipo di accordo raggiunto all’esito delle trattative.

Il compenso complessivo non può essere inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

L’esperto dopo sessanta giorni dall’accettazione dell’incarico può chiedere il versamento di un acconto non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività prestata

Qualora, invece, l’imprenditore non compaia davanti all’esperto o venga disposta l’archiviazione subito dopo il primo incontro è previsto un compenso di euro 500,00.

In caso di mancato accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui