Il D.L. 146/2021 non basta la formazione è necessario dimostrare l’addestramento 

La recente miniriforma del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro (operata dal D.L. 146/2021) ha portato l’attenzione all’articolo 37 del T.U. (Formazione e Addestramento) a cui si è aggiunta una recente sentenza della cassazione penale. 

Come già probabilmente sapete, viene data una maggiore rilevanza all’addestramento, in quanto al comma 5 del precedentemente citato articolo sono stati aggiunti i seguenti periodi:

«L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».

Natalino Priscoglio

A riguardo, vi è inoltre una recente sentenza della Cassazione penale (n. 29025 del 22 luglio 2022).

In seguito ad un infortunio sul lavoro causato da una pressa industriale, il Datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per violazione degli articoli 71, 73 e 37 del D.Lgs. 81/08 in quanto l’imputato avrebbe, tra le altre cose, omesso di impartire all’operaio formazione, informazione e addestramento adeguati in ordine all’uso in sicurezza della pressa piegatrice in oggetto.

Pur presentando ricorso sostenendo precedente esperienza nell’utilizzo dei macchinari, è stato ritenuto sussistente un difetto di formazione rientrante nella sfera dell’addestramento: «…le ore dedicate alla formazione e il carattere generico e pluridisciplinare della stessa (a fronte di un rilevante numero di macchinari dalle diverse caratteristiche e dalla complessità dei manuali di istruzione…)…» non avevano consentito all’operaio infortunato «… di possedere un bagaglio adeguato, non tanto a manovrare la macchina piegatrice, quanto ad utilizzarla in conformità alle dotazioni, pure presenti, di messa in sicurezza in caso di involontaria attivazione della pressa, laddove la macchina possedeva un sistema di interruzione del movimento mediante fotocellule di fatto inutilizzato, in quanto inattivo e comunque non in grado di operare per omesso allineamento delle fotocellule».

Pertanto, non basta “formare” i lavoratori ma è anche necessario dare “evidenza/e” di averli formati, quest’ultimo accadimento puó essere dimostrato come il  “trening on the job” ovvero affiancando il lavoratore meno esperto ad uno esperto e facendo valutare a quest’ultimo l’operato del primo .

Ma chi sarà, in questo caso, “l’addestratore?”

La norma non entra nel merito, in quanto deciderà il Datore di Lavoro a chi demandare “l’addestramento” basta che “abbia esperienza”… potrà essere anche lo stesso Datore di Lavoro …  ovviamente di ció bisognerà tenere traccia e documentazione scritta (a mio avviso meglio) o informatizzata .