Welfare aziendale, raddoppia il limite per l’esenzione fiscale dei fringe benefit

La legge di conversione n°69/2021, del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” meglio conosciuto come Decreto Sostegni, prevede all’ Art. 6-quinquies (Misure per l’incentivazione del welfare aziendale), il raddoppio anche per l’anno 2021 del limite per il welfare aziendale, limitatamente all’art. 51 comma 3 del TUIR.

La novità, introdotta dal decreto Agosto 2020 e riproposta anche per il 2021, rende più incisiva la normativa sull’esenzione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti, come buoni carburante o buoni spesa.

Il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti passa da 258,16 euro a 516,46 euro, limitatamente ai fringe benefit riconosciuti nell’anno 2021.

La ratio della misura è quindi quella di agevolare la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure di welfare aziendale ai dipendenti, che entro tale limite, non concorrerà alla formazione del reddito, e sarà quindi esente da imposte e contributi.

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