Proroga in vista per i Bonus R.&S. e Formazione 4.0

Secondo l’ultima bozza del Ddl. di bilancio 2021, sono prorogati al 31/12/2022 i crediti di imposta già disciplinati dall’art.1 commi 198-209 della L.160/2019, meglio noti come Bonus Ricerca & Sviluppo; Innovazione Tecnologica; Formazione 4.0 e altre attività ricomprese nel contesto del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, da poco presentato dal Ministero dello Sviluppo.

Giacomo Gazzari – ragioniere commercialista e revisore legale – vicepresidente E.Bi.Conf: Toscana

Le voci di “corridoio” avevano già anticipato la proroga che pare quindi in dirittura di arrivo, ma le vere, piacevoli sorprese per gli imprenditori e gli operatori interessati sono date dalla previsione di un biennio (e non di un solo anno come ci avevano abituato le ultime due proroghe in tal senso) nonché dalle nuove determinazioni delle misure che, riviste al rialzo, andranno a garantire sostanziali incrementi delle relative quantificazioni dei bonus.

Nel presente lavoro analizzeremo volutamente le sole variazioni che interesseranno il Bonus Formazione 4.0 e il bonus Ricerca & Sviluppo, secondo quanto si può evincere nella menzionata bozza di bilancio, rimandando per motivi di spazio ad un eventuale articolo successivo quanto prettamente riferibile al Piano Nazionale Impresa 4.0.

Formazione 4.0

Come accennato è espressamente prevista la proroga del credito in epigrafe con il plus che ne amplia i costi ammissibili.

Preme ricordare che a tale incentivo sono ammesse le attività di formazione svolte da tutte le imprese (e agli enti non commerciali che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa), indipendentemente dalla loro forma giuridica; dall’attività economica esercitata; nonché dal regime contabile adottato, che realizzano attività di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto appunto dal “Piano nazionale Impresa 4.0” ed elencato nell’allegato A della legge di Bilancio 2018, ove si notano: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.

Nella sostanza delle cose, un’impresa può rendicontare le ore effettivamente impegnate in azienda per la trasmissione del sapere tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle materie in questione, quanto se finalizzate al loro “consolidamento”. Sono ammissibili sia le attività formative direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata a soggetti qualificati esterni, accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa. Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea. Ai fini del beneficio, le attività di formazione possono essere organizzate e svolte (in tutto o in parte) anche in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni online (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

Adempimenti

Il riconoscimento del credito d’imposta è sottoposto a specifici adempimenti per l’impresa

In primo luogo, è richiesto che lo svolgimento delle attività formative al credito d’imposta sia formalmente previsto nei contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti (o integrati in relazione a tale attività), che devono essere comunicati al Mi.S.E. secondo una modalità che non è stata purtroppo ancora disciplinata, e pertanto è consigliabile depositare presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Il deposito può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro il 31 dicembre dell’anno interessato dal progetto formativo (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 79/2019, la data del deposito del contratto non incide sulla data di inizio dell’agevolazione).

Ad ogni dipendente, inoltre, deve essere rilasciata l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, mediante un’apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), nella quale si attesta la partecipazione ad un corso, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite o consolidate in esito alle attività formative.

Per il riconoscimento dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo annuale concedibile a ciascuna impresa.

Le imprese che beneficiano del credito d’imposta devono conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. La relazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, deve essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione. Se, invece, le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno. Nell’ambito dei gruppi societari, in caso di attività formative configurate attraverso un progetto unitario con la partecipazione contestuale di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse, tale relazione può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

Le imprese devono conservare anche:

  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno. Nel caso in cui le attività formative siano organizzate in modalità “on line” o “e-learning, considerando il docente è “sostituito” dalla piattaforma web, è sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

Come funziona

Nello specifico la misura del credito di imposta Formazione 4.0 è differenziata in ragione della dimensione dell’impresa. Per le piccole imprese, il bonus è attribuito nel limite massimo annuale di 300.000 euro e l’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili, mentre per le medie imprese la percentuale scende al 40% delle spese ammissibili sostenute, con un tetto massimo annuale di 250.000 euro; mentre alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% con il medesimo nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti a condizione che l’impresa abbia ottenuto la certificazione della documentazione contabile.

Il beneficio inoltre:

  1.             non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR);
  1.             non soggiace ai limiti di utilizzabilità dei crediti d’imposta attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di 700mila euro ex articolo 34, legge 388/2000);
  1.             è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea. Come specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, il credito di imposta può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione.

Cosa cambierà

La Legge di Bilancio 2020 modificando l’art.1 al comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 non solo, come già detto estende la proroga al 2022 della Formazione 4.0, ma ne amplia anche i costi ammissibili includendo:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

il novellato parrebbe poi potersi applicare già per l’anno 2020 stante che il comma 210 testualmente recita:

“… omissis… si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.”

Ricerca & Sviluppo

Per quanto attiene la Ricerca & Sviluppo, le nuove misure dovrebbero assestarsi come meglio evidenziato nella tabella seguente:  

    Credito di imposta per investimenti in R&SIncremento dal 12% al 20%  da 3,0 ML a 4,0 ML
    Credito di imposta per investimenti in Innovazione TecnologicaIncremento dal 6% al 10%  da 1,5 ML a 2,0 ML
    Credito di imposta per investimenti in Innovazione Tecnologica finalizzati innovazione digitale  Incremento dal 10% al 15%  da 1,5 ML a 2,0 ML

È altresì prevista la proroga, inalterata nelle misure, per la R.&S nelle aree del Mezzogiorno, che di fatto interessano le regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna e Sicilia. Agli investimenti in attività di R&S, ivi inclusi i progetti in materia di COVID-19, per il biennio 2021-2022 spetta un credito di imposta dimensionato alla realtà d’impresa, secondo la seguente tabella:

25%per le grandi imprese
35%per le medie imprese
45%per le piccole e micro imprese

Considerazioni

Nell’anno horribilis che sembra confermarsi essere il corrente 2020, i Bonus ricompresi nel nuovo Piano Nazionale Transizione, possono costituire una sostanzialmente, in qualche caso anche vitale, boccata di ossigeno per tutte quelle imprese che hanno continuato nonostante tutto ad investire sui propri processi di sviluppo; di formazione e in macchinari nuovi ed altamente tecnologici o che più semplicemente, ahinoi, sono state gioco forza obbligate ad investire notevoli capitali e tempi, in hardware, software e tecnologia dati, per dotare, formare e mantenere intere categorie di risorse in smart working durante il lockdown e nei mesi successivi.

Mi sia permesso infine riportare una personalissima considerazione con la pretesa che possa essere un caldo consiglio per i micro e piccoli imprenditori e che ho potuto maturare in anni di esperienza sul campo: spesso si rimane a testa bassa nei problemi di tutti i giorni e non si dedica il tempo necessario a valutare le possibilità di aiuti che in diversi casi sono più concreti, reali nonché accessibili, di quanto comunemente si creda, cosa che invece le grandi aziende hanno compreso da tempo con proficua soddisfazione ben esposta in bilancio.

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