Pubblicato il Decreto Legge per l’attivazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 senza soluzione di continuità

Il 16 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 52 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.

Il testo, in sintesi, prevede la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19, senza soluzione di continuità.

In tal modo è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranche (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto “Rilancio”.

È bene precisare che restano esclusi da tale decreto i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

  1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 1)

Il decreto legge ha previsto la possibilità per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.

In tal modo è consentito di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.

Viene affidato all’Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziate l’Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l’entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria.

Nello specifico il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria.

Il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile.

Nella ipotesi di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.

Se il  datore di lavoro decide per il pagamento diretto a carico dell’Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).

Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.

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