TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La circolare dell’INPS n°7 del 21/01/2021 ha precisato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021, e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48Basso998,18939,89
Superiore a 2.159,48Alto1.199,721.129,66

La circolare sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’articolo 3 e dell’articolo 46, comma 1, lett. i) e m), del decreto legislativo n. 148/2015 (che ha abrogato l’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, e l’art. 13 della L. n. 223/1991), anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla disciplina del decreto legislativo n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48Basso1.197,821.127,87
Superiore a 2.159,48Alto1.439,661.355,58

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

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