NOVITA’ IN TEMA DI DIFFIDA ACCERTATIVA -UTILIZZO VERSO PRESTATORI SOLIDALMENTE RESPONSABILI

Il decreto legge 16.7.2020, n. 76 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n. 120 in vigore dal 15.9.2020, ha apportato alcune modifiche volte alla semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Tra queste, vi sono le novità introdotte con riferimento al D.Lgs 124/2004 (contenente la disciplina “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”), ed in particolare in merito all’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Tale istituto mira a facilitare le procedure di soddisfazione dei crediti di lavoro (paghe, retribuzioni, indennità, maggiorazioni, etc.).

Avv.Barbara Masserelli

Quando nel corso dell’attività di vigilanza emergono inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivano crediti di natura patrimoniale a favore dei lavoratori, l’ispettore intima al datore di lavoro di corrispondere gli importi accertati.

In linea generale, la diffida si applica ai rapporti di lavoro dipendente, ma può essere adottata anche nei rapporti non subordinati (come co.co.co.), almeno nei casi di compensi legati a presupposti oggettivi e prefissati che non richiedono una verifica sulla quantificazione.

Finora l’ispettore poteva adottare la diffida nei soli confronti del datore di lavoro omissivo.

Dal 15 settembre invece (entrata in vigore della legge n. 120/2020) «la diffida trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati».

La legge non precisa chi siano tali «soggetti» nuovi obbligati ma tra gli stessi possiamo senz’altro individuare:

  • il committente nell’ambito di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi;
  • l’impresa utilizzatrice nella somministrazione di lavoro.

La seconda modifica introdotta è in merito alle modalità di ricorso.

Ricevuta la notifica della diffida, il datore di lavoro può promuovere, entro 30 giorni, un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Se viene raggiunto un accordo, la diffida decade e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

Se passa inutilmente il termine di 30 giorni o se l’accordo non viene raggiunto, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo con l’emissione di un decreto del direttore dell’Ispettorato, che comporta la possibilità per il lavoratore di agire per soddisfare i crediti retributivi.

Da qui iniziano le novità della legge n. 120/2020. La nuova disciplina infatti, prevede che, entro i 30 giorni, in alternativa al tentativo di conciliazione, il datore di lavoro può fare ricorso contro la diffida al direttore dell’Ispettorato che l’ha adottata. Tale ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida per 60 giorni entro i quali il ricorso stesso deve essere deciso.

Le novità, dunque, sono tre:

a) il ricorso contro la diffida non va più presentato ai «comitati per i rapporti di lavoro», ma all’ispettorato territoriale del lavoro;

b) il termine per la decisione del ricorso è ridotto di un mese: da 90 a 60 giorni;

c) non è più necessario il decreto del direttore dell’ispettorato per conferire esecutività alla diffida che l’acquisisce automaticamente (e più velocemente) acquisita, una volta spirati i 60 giorni.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già intervenuto con la circolare n. 6 del 5 ottobre 2020 per fornire, al proprio personale ispettivo, le prime indicazioni per un corretto utilizzo della diffida accertativa secondo le novità introdotte dalla legge n. 120/2020.

Innanzitutto viene specificato che, sebbene la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, sia prevista in capo al solo “datore di lavoro” si ritiene che, nelle ipotesi di esternalizzazioni, tale facoltà vada estesa anche all’obbligato solidale.

In tali circostanze, appare infatti opportuno convocare per il tentativo di conciliazione, nelle forme della conciliazione monocratica, anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto formalmente istanza, onde consentirgli di partecipare e di siglare l’eventuale accordo che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti di tutte le parti.

Se così non fosse, la diffida accertativa perderebbe efficacia soltanto nei confronti del datore che ha sottoscritto l’accordo, acquistando valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione. Da qui la necessità di fare partecipare al tentativo di conciliazione anche l’obbligato che non ne ha fatto iniziale istanza.

In merito alla procedura di ricorso l’Ispettorato precisa:

  • la facoltà di promuoverlo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte del datore di lavoro va estesa anche all’obbligato solidale;
  • non è più presentato nei confronti di una diffida “validata” da parte del dirigente di sede, ma nei confronti della stessa diffida adottata dal personale ispettivo;
  • va promosso al “Direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto” e non più al Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, che peraltro andava integrato “con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”;
  • va notificato anche al lavoratore;
  • ha efficacia sospensiva;
  • non è più soggetto al silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Sulle modalità strettamente operative concernenti la notifica del provvedimento al datore di lavoro e al lavoratore l’Ispettorato rinvia ad una successiva specifica nota in cui sarà messa a disposizione anche la relativa modulistica.

Da ultimo, in materia di applicazione della nuova disciplina, l’Ispettorato precisa che le nuove norme riguardano esclusivamente le diffide accertative da notificare dopo la loro entrata in vigore.

Per i provvedimenti notificati prima del 15 settembre u.s. (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 76/2020) troverà invece applicazione la previgente disciplina, anche in relazione alla eventuale presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004.  

Auguriamoci che l’intento di semplificazione cui auspica la norma sia raggiunto e che la nuova diffida accertativa possa rivelarsi uno strumento efficace e veloce per i lavoratori per il recupero dei crediti che non hanno necessità di approfonditi accertamenti per la loro quantificazione.

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