TICKET NASPI A CARICO DEL DIPENDENTE SE E’ SUO INTERESSE FARSI LICENZIARE

Spetta al dipendente che si assenta ingiustificatamente dal posto di lavoro e induce l’azienda a farsi licenziare pagare il ticket Naspi versato all’INPS.

Il caso oggetto della pronuncia

Il lavoratore dopo aver inutilmente manifestato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro, invece che dimettersi ha chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato per poter beneficiare della Naspi. A seguito del rifiuto dell’impresa, il dipendente si è assentato in modo ingiustificato costringendo a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa.

Marco Romano

Lo svolgimento del processo

Il Tribunale di Udine nella sentenza 106/2020 dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, ha accertato la sussistenza del credito dell’azienda per l’importo del contributo di licenziamento pagato, in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente, assentatosi ingiustificatamente. L’azienda opponendosi al decreto ingiuntivo per crediti da retribuzioni non ancora corrisposte ha chiesto e poi ottenuto, di essere risarcita del costo del ticket Naspi dell’importo di Euro 1.469.

Sentenza del Tribunale

A parere del Tribunale è stato adeguatamente provato che l’iniziativa di porre fine al rapporto di lavoro è stata presa esclusivamente dal dipendente, il quale solo a fronte del rifiuto dell’azienda, si è deliberatamente assentato dal posto di lavoro si è deliberamente assentato dal posto di lavoro, al solo fine di licenziare e poter aver così diritto alla Naspi. È evidente che, nel caso in questione, ci sia stato più l’interesse del dipendente a percepire l’indennità di disoccupazione che a proseguire il rapporto di lavoro culminato con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.

Considerazioni conclusive

Ad avviso di chi scrive, questa sentenza del Tribunale di Udine può rappresentare un precedente importante per ripensare alla ratio dell’istituto.

Non si rinviene, infatti, alcun precedente simile per il quale, a fronte della regolarità del procedimento di contestazione e poi di licenziamento, venga punito” l’interesse non legittimo “sotteso alla condotta del dipendente.

Nel caso di specie il dipendente dopo aver inutilmente manifestato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro ha “utilizzato” l’assenza ingiustificata al lavoro per essere licenziato al solo fine di percepire la Naspi.

Ha quindi avuto un valore determinante ai fini della decisione del Tribunale la precedente e vana manifestazione del dipendente di voler interrompere il rapporto di lavoro, forse e senza la quale, il dipendente avrebbe potuto percepire “legittimamente” l’indennità di disoccupazione.

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