DECRETO “ SOSTEGNI”: COSA CAMBIA PER I LICENZIAMENTI, LA CASSA INTEGRAZIONE E I RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE

Mario Draghi, Presidente del Consiglio

Venerdì 19 Marzo 2020 il Governo Draghi ha approvato il Decreto “Sostegni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 Marzo con cui sono stati stanziati 32 Miliardi di Euro al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Sono cinque le aree toccate dal provvedimento:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

Tra le diverse tutele e misure di sostegno per aziende, famiglie e sanità, il decreto “Sostegni” ha previsto il rifinanziamento della Cassa integrazione, con procedure più veloci e snelle, e la proroga del divieto di licenziamento e delle deroghe riguardanti il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ma andiamo per ordine.

avv.Marco Romano

Blocco dei licenziamenti

In merito al blocco dei licenziamenti, risulta prorogato il blocco dei licenziamenti fino a giugno 2021. Ma, si badi, le misure non risultano essere le stesse per tutti i lavoratori.

Difatti, nel Decreto suindicato, sono previsti due diversi blocco dei licenziamenti, nello specifico:

  • Blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CGI straordinaria;
  • Blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Ci sono dei casi in cui la proroga differenziata del divieto di licenziamento non viene applicata. Nello specifico nei casi:

  • cessazione definitiva dell’attività d’impresa
  • fallimento dell’azienda
  • per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario

Cassa integrazione

Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la cassa integrazione Covid-19, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo 2021.

Il datore di lavoro che ha sospeso o ha ridotto propria attività lavorative per eventi riconducibili alla pandemia, può, quindi, richiedere la misura di integrazione salariale senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

– per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);

– per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a piccole imprese artigianato terziario.

Invece, per quanto concerne la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) il decreto ha previsto durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

 Rapporti di lavoro a termine

In ordine ai rapporti di lavoro a termine, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegni ha confermato per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

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