Con la conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, noto come Milleproroghe, vengono differiti i termini di presentazione della domanda.
La legge 26 febbraio 2021, n. 21 all’art. 11 comma 10-bis precisa che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021.
Viene così derogato il principio, più volte ribadito nei decreti legge del 2020 e dall’INPS, che il termine per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione e assegno ordinario, fosse fissato a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Confermato quindi l’emendamento AC2845, proposto dai Consulenti del Lavoro, per ottenere lo slittamento del termine, che consente di garantire in un unico periodo, la copertura delle integrazioni salariali non andate a buon fine, considerata l’incertezza normativa generata, in questi mesi di emergenza sanitaria dai numerosi decreti susseguitisi.