COVID 19 E LAVORATORI FRAGILI

In questi mesi a causa dell’emergenza per la diffusione del Covid 19 ha acquisito particolare interesse la tutela dei lavoratori fragili.

È da premettere che con l’accezione di “lavoratori fragili” si fa riferimento a quella categoria di lavoratori che versano “in quelle condizioni dello stato di salute rispetto alle preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” ( Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n.13)

avv. Marco Romano

In particolare la condizione di fragilità è da intendersi:

  •  alle patologie pregresse in comorbidità con l’età che ne aumentano la vulnerabilità;
  • alla temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica.

Peraltro , secondo la legge di conversione del decreto di agosto, condizione necessaria per la qualifica di lavoratore fragile è il possesso di certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base attestante una condizione di rischio derivante da:

  • immunodepressione;
  • esiti da patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • disabilità con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104.

INDICAZIONI OPERATIVE

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria , in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV- 2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rilievo particolare è attribuito al medico competente che ha una serie di doveri. Infatti deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l’azienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy;

inoltre, deve applicare le indicazioni delle autorità sanitarie e può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

infine,deve essere coinvolto alla ripresa delle attività, per le identificazioni dei lavoratori con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.

Anche nell’ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 18, comma 1. lettera a, del d.lgs.n. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ( es. nelle scuole), dovrà essere assicurata al lavoratore la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio  da SARS-CoV- 2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico.

In questo ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il datore d lavoro potrà inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

-l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;

-le Aziende sanitarie locali;

-i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

TUTELA PREVIDENZIALE

L’Inps precisa che la quarantena da coronavirus non corrisponde alla malattia.  L’Istituto di previdenza,infatti, precisa quali sono le condizioni per essere considerato in malattia con un messaggio nel quale ricorda che il riconoscimento si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica

Inoltre, l’Inps, con un messaggio n 3653 del 9/10/2020 ha chiarito che per i lavoratori in sorveglianza precauzionale in quanto fragili deve essere esclusa la tutela previdenziale del ricovero ospedaliero.

Pertanto la tutela previdenziale equiparata alla malattia può essere applicata solo in caso di malattia conclamata.

Conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale continui a svolgere previo con accordo tra le parti, forme di lavoro presso il proprio domicilio come lo  smart working, o telelavoro

In questi casi (smart working, telelavoro)l’attività lavorativa non è sospesa, ma è regolarmente svolta, con diritto del dipendente a ricevere la correlata retribuzione.

Nel caso,invece, di malattia accertata dal medico, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno, cioè all’indennità di malattia Inps.

QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO

Se il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà , determinano di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.

Fonti

Circolare ministero del Lavoro e della Salute n. 13 del 4 settembre 2020.

Nota Miur 1585/2020.

Art. 26 co. 1 bis DL 104/2020.

Inps messaggio 3653/2020.

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